Come fare per


IN COSA CONSISTE LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

COS'E'

Nel diritto italiano la magistratura di sorveglianza è la parte del sistema giudiziario che si occupa della sorveglianza sull'esecuzione della pena. Il suo ruolo si svolge pertanto nel settore penale, e, temporalmente, dopo che la sentenza di condanna è stata pronunciata. Essa è nata con la legge di riforma penitenziaria 26 luglio 1975 n. 354, attuativa dell'art. 27 della Costituzione, mentre in altri sistemi si ritiene che l'esecuzione della pena, anche detentiva, abbia natura semplicemente amministrativa, in Italia si è ritenuta necessaria la sua piena giurisdizionalizzazione.


COMPOSIZIONE

Si compone di due organi giurisdizionali:

l'Ufficio di Sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza.

 

Il Tribunale di sorveglianza (fino al 1986 denominato Sezione) è costituito in corrispondenza delle Corti di Appello e la sua competenza territoriale è estesa all'intero distretto. È organo collegiale e specializzato, composto di magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni nonché di componenti esperti non togati. Giudica in un collegio di 4 membri (costituito per metà da magistrati ordinari e per metà da esperti). Una diversa composizione del collegio darebbe senz'altro luogo a nullità.

L' Ufficio di Sorveglianza è costituito su base pluricircondariale, ed è composto da uno o più Magistrati di Sorveglianza (fino al 1986 erano denominati Giudici). È organo monocratico, dotato di forte autonomia, soltanto funzionalmente sottordinato al Tribunale.


COMPITI

La Magistratura di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull’esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. In particolare, il magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare sulla organizzazione degli Istituti penitenziari; segnalare al Ministero della Giustizia le esigenze dei servizi; approvare il programma di trattamento individualizzato per ogni singolo detenuto e i provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno; provvede sulla remissione del debito e sui ricoveri dei condannati per infermità psichica; decide sulle concessioni dei permessi, sulle misure di sicurezza e sui reclami disciplinari e in materia di lavoro dei detenuti e degli internati. Al magistrato di sorveglianza sono conferiti ampi poteri di intervenire, su reclamo del detenuto, in materia di lavoro e di disciplina, con ordinanza (e non più con "ordine di servizio"). A questo scopo la legge pone al magistrato l'obbligo di recarsi in frequente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di conferire.

Il Tribunale di Sorveglianza si occupa della concessione e revoca delle misure alternative (affidamento in prova ordinario e particolare, semilibertà, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, liberazione condizionale, differimento della esecuzione delle pene).

L'Ufficio di Sorveglianza decide in materia di permessi ordinari e premiali; è competente anche per le licenze ai semiliberi ed agli internati, sulla applicazione e revoca delle misure di sicurezza, sulla approvazione dei programmi di trattamento rieducativo, individualizzato, che l'amministrazione è tenuta per legge a redigere, alla fine del primo periodo di osservazione intramurale di ogni condannato definitivo.


PROCEDURA

Il Tribunale di Sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto all'Ufficio di sorveglianza. In primo grado è competente in tema di concessione e di revoca delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive. Come giudice di appello, il Tribunale decide le impugnazioni proposte contro alcuni provvedimenti dell'Ufficio di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza decide sempre con ordinanza, adottata in camera di consiglio da un collegio composto da presidente, da un magistrato di sorveglianza e due esperti. Uno dei due magistrati componenti il collegio deve appartenere all'Ufficio di Sorveglianza competente per territorio rispetto al luogo in cui si trova il soggetto interessato. Le ordinanze del Tribunale sono soggette al ricorso per Cassazione. Il Tribunale di Sorveglianza concede, altresì, la riabilitazione penale (vedi in MODULI e/o SERVIZI PER L’UTENZA).


I COMPONENTI ESPERTI

La componente non togata è nominata dal C.S.M. su proposta del Presidente del Tribunale di sorveglianza. Secondo la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura la qualifica di "Esperto" conduce a ravvisare nel componente privato del Tribunale di sorveglianza un "cittadino idoneo estraneo alla Magistratura", esperto, appunto, in specifiche materie come psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica nonché docenti di scienze criminalistiche. La durata dell' incarico è di tre anni rinnovabili. La legge non definisce il numero degli esperti, affidando al C.S.M. il compito di nominarli in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni Tribunale di sorveglianza.